Aggiornamento graduatorie ad esaurimento Stampa
Scritto da Ufficio Organici e docenti   
Giovedì 10 Aprile 2014 09:29

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

Il D.M. n. 235 dell' 1 aprile 2014 prevede che tutti gli aventi titolo debbano presentare domanda sia per permanere in graduatoria, si per aggiornare la propria posizione, sia per confermare o sciogliere l'iscrizione con ricerva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime.

Modalità di presentazione delle domande:

Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on-line"  del sito del MIUR.
Le seguenti certificazioni:
  - certificazioni sanitarie attestanti i diritti di riserva dei posti o di precedenza;
  - titoli artistici-professionali di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. n. 235 dell' 1 aprile 2014;
  - servizi di cui all'art. 2 comma 5 del D.M. n. 235 dell' 1 aprile 2014;
dovranno essere consegnate in modalità cartacea entro lo stesso termine di presentazione delle domande (10 maggio 2014).

Termine di presentazione delle domande:

Le domande dovranno essere inoltrate (tramite "Istanze On-line") nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 10 maggio 2014(entro le ore 14)

Dove presentare la domanda

La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva, di scioglimento della riserva deve essere inoltrata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico territoriale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/12, 2012/13 e 2013/14 mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va inoltrata alla nuova sede territoriale prescelta.

Sono motivi di esclusione:

a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 art. 9 del D.M. n. 235 dell' 1 aprile 2014 (modalità web)

Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni  concernenti l’obbligo di
presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.


Documenti:

formato PDF  Nota MIUR al DM 235/2014;
 DM n. 235/2014 ed allegati

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Aprile 2014 10:45