Riconoscimento dei titoli professionali |
Scritto da Ufficio servizi aggiuntivi |
Lunedì 08 Febbraio 2010 16:29 |
Riconoscimento dei titoli professionali Il riconoscimento professionale dei diplomi consente ai cittadini stranieri, che dispongono di qualifiche acquisite nel loro paese, della UE o non appartenente alla UE, di esercitare a pieno titolo la propria attività in un altro Stato. L'Italia ha adottato un sistema che comprende:
I casi di riconoscimento dei titoli professionali esteri in Italia riguardano:
Titoli professionali conseguiti nei Paesi dell' Unione Europea
Il principio di base vigente nell'Unione Europea è che se si è qualificati nel paese di origine per esercitare una certa professione questa qualifica vale anche per esercitare la professione in un altro paese dell'Unione. Chi desidera esercitare in altro paese dell'Unione Europea una professione (insegnante, avvocato, ingegnere, psicologo) che è regolamentata nel paese di origine dovrà ottenere un riconoscimento del proprio diploma presentando una richiesta alle autorità competenti del paese ospitante che hanno quattro mesi di tempo per decidere. Nel caso di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, ostetrici, veterinari, farmacisti o architetti si può godere in linea di massima di un riconoscimento automatico per tutti i paesi dell'Unione europea. Se la professione non è regolamentata nel paese ospitante, il riconoscimento dei diplomi non è necessario e non possono essere sollevati ostacoli di ordine giuridico. Per sapere quali professioni sono regolamentate negli stati membri occorre rivolgersi alla rete NARIC - Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento Accademico o National Academic Recognition Information Centres (http://www.enic-naric.net/) presso cui è possibile avere informazioni circa il riconoscimento del proprio titolo professionale.
Per l'Italia il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) è un servizio della Fondazione Rui. Il servizio di informazioni CIMEA viene svolto quotidianamente per lettera; è possibile anche telefonare o richiedere un colloquio personale (previo appuntamento), lunedì o martedì, dalle ore 9.00 alle 13.00.
Oppure ad una organizzazione professionale che rappresenta la professione in questione nello Stato membro d'origine.
Un esempio di professioni regolamentate è reperibile sulla 'Guida per l'utilizzatore del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali', pubblicata dalla
Oltre che dal sito dell'Unione Europea, è possibile scaricarla anche all'indirizzo del MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: http://www.miur.it/Documento.asp?cf=2&categoria=361&documento=1490.
La domanda di riconoscimento deve essere presentata all'autorità nazionale competente (v.oltre) dello Stato ospitante. La richiesta di riconoscimento sarà esaminata confrontando la formazione professionale acquisita nello Stato membro d'origine con quella richiesta nello Stato membro.
In linea di massima le qualifiche professionali saranno riconosciute tali e quali; nel caso si constatino notevoli differenze l'autorità competente può subordinare il riconoscimento al soddisfacimento di ulteriori requisiti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita comunicando all'interessato le eventuali integrazioni necessarie. Può essere richiesto all'interessato, in alcuni casi specifici, la frequenza di un tirocinio di adattamento (massimo tre anni) o di una prova attitudinale. L'autorità provvede al riconoscimento emanando un decreto entro quattro mesi della presentazione della domanda. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione (iscrivendosi all'albo professionale) e di esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini del paese ospitante. Maggiori informazioni si possono avere contattando la seguente autorità nazionale, competente in particolare in tema di applicazione delle Direttive CEE:
Le autorità italiane competenti per il riconoscimento dei titoli professionali sono, in generale, i ministeri competenti, di cui riportiamo i recapiti per le professioni più diffuse:
*Per le professioni di agenti di cambio; agrotecnici; assistenti sociali; attuari; avvocati e procuratori legali; biologi; chimici; dottori agronomi; dottori commercialisti; dottori forestali; geologi; geometri; giornalisti; ingegneri; periti agrari; periti industriali psicologi; ragionieri e periti commerciali; tecnologi alimentari:
*Per le professioni nel pubblico impiego (eccetto gli insegnanti e il settore sanitario):
*Per i Docenti nelle scuole statali materne, elementari, secondarie e negli istituti artistici (inclusi Conservatori, Accademie di Belle Arti, Isia)
*Per gli Architetti, Ricercatori in università o altri enti pubblici di ricerca:
*Per le professioni sanitarie:
(l'intero elenco è disponibile al sito http://www.miur.it/Documento.asp?categoria=372&documento=1487)
Se si esercitano alcune professioni autonome come quella di parrucchiere, agente assicurativo o commerciante, o un mestiere del settore edilizio e ci si vuole trasferire in altro Stato membro dove queste professioni richiedono una particolare qualifica, basterà dimostrare di avere esercitato tale attività per un numero di anni predeterminato a livello comunitario, nella maggior parte dei casi 5-6 anni.
Le direttive europee in materia di riconoscimento titoli ed i relativi decreti legislativi che in Italia hanno dato attuazione alla direttive stesse, si applicano ad ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta.
L'applicazione delle direttive europee nei casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario implica alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata: informazioni e moduli si possono trovare alla pagina Titoli professionali conseguiti in Paesi extra comunitari http://www.giustizia.it/professioni/indice.htm del Ministero della Giustizia italiano. Il facsimile di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o da un cittadino straniero che invii la domanda dall'estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo. In quest'ultimo caso, lo straniero deve richiedere al Ministero della Giustizia la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività professionale. Tra l'altro è previsto che i titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento, siano presentati in copia originale e legalizzati a cura della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento. A chi rivolgersi per informazioni:
Per conoscere gli accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio: http://www.esteri.it/polestera/dgpcc/10/100402accordi.htm
Gli stranieri extracomunitari possono chiedere il riconoscimento limitatamente al numero di stranieri ammessi annualmente sul territorio nazionale.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Febbraio 2010 16:34 |