Professione docente Stampa
Scritto da Ufficio Affari generali   
Martedì 23 Ottobre 2012 14:58

Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia

I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica. Istruzioni per l'uso

Il riconoscimento può riguardare:
1) Titoli conseguiti nei Paesi UE
2) Titoli conseguiti in Paesi non comunitari

Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.
E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili,
Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della
direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
- docente di scuola dell’infanzia;
- docente di scuola primaria
- docente di scuola secondaria di primo grado
- docente di scuola secondaria superiore

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una
prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

Ultimo aggiornamento Martedì 23 Ottobre 2012 15:32