Tessera riconoscimento PDF Stampa E-mail
Martedì 05 Gennaio 2010 18:31

 TESSERA MINISTERIALE di RICONOSCIMENTO PERSONALE (Mod.260) 
norme e istruzioni per la compilazione della domanda di rilascio della tessera

 
Cos’è, chi può richiederla:
  • Ha diritto alla richiesta solamente il personale di ruolo o a tempo indeterminato
  • È un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti civili; da inoltre diritto a sconti nei musei statali, italiani ed esteri, ecc.;
  • La Tessera di Riconoscimento è indispensabile ai pensionati statali per la riscossione della pensione, in quanto, sul retro viene apposta sulle variazioni l'indicazione del numero di pensione;
  • È di colore verde (Mod. AT) per il dipendente o il pensionato statale, e di colore celeste (Mod. BT) per i propri familiari.

 

 
 
Allegati:
formato RTF  Istanza e atto di assenso (per espatrio minori)
formato RTF  Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di Riconoscimento D.L. n. 5/2012
 
1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare,  immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.
 
 
Può essere concessa:
  • ai dipendenti statali in attività di servizio o in pensione;
  • al coniuge convivente ed a carico  del titolare
  • ai figli minorenni;
  • ai figli maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro convivente ed a carico del titolare
Non hanno diritto ad ottenere la tessera: i dipendenti destituiti, i dipendenti cessati senza diritto alla pensione, i dipendenti a carico dei quali è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, il coniuge separato legalmente o consensualmente, i figli con più di 18 anni di età (vedere anche la dichiarazione di avvertenze ufficiali).
 
Com’è composta la domanda:
  • La domanda è composta da 2 moduli da compilare a cura del richiedente, più un foglio di avvertenze ufficiali ed un estratto delle norme:
  • Mod. 260 da compilare con cura seguendo le istruzioni allegate;
  • Dichiarazione dei familiari a carico, per la validità per l'espatrio ;
  • Avvertenze ufficiali da firmare per presa visione;
  • Estratto della Legge 1185/67 - Norme sui Passaporti - da firmare per presa visione.
Allegare due fotografie recenti in formato tessera del richiedente e firmate sul retro (vedere anche la dichiarazione di avvertenze);
  
Come compilare la domanda:
Ente dove richiederla: Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca
 
Attenzione: il rilascio, per personale in servizio deve avvenire presentando la domanda al proprio Capo d’Istituto, il quale si incaricherà di visionarla e trasmetterla a quest’ufficio.
  • Qualifica: (solo personale in servizio, di ruolo o a tempo indeterminato): Dirigente Scolastico, D.S.G.A.,Docente, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico;
  • In attività di servizio presso: scuola materna, scuola elementare, scuola media, scuola superiore.
  • Indicare, inoltre, il nome completo, la tipologia della scuola e l’indirizzo;
  • Solo il personale in pensione può richiedere il rilascio direttamente a quest’ufficio;
  • Pensionato con qualifica: Preside, Dirigente Scolastico, Docente, D.S.G.A., ecc…;
In caso di reversibilità la dicitura da indicare sarà: vedovo/a, figlia/o di (cognome e nome del titolare defunto) e la qualifica rivestita alla data del decesso così come sopra indicato;
A se medesimo oppure al familiare: segnare in alternativa se la richiesta si riferisce al sottoscritto o ad un familiare avente diritto e in questo caso indicare il nome e cognome e la relazione di parentela;
Nei punti seguenti indicare i dati relativi alla persona cui la richiesta si riferisce, considerando le seguenti precisazioni:
  • Stato civile: libero – coniugato/a (nel caso di divorzio si può indicare: già coniugato oppure libero) –vedovo/a oppure libero;
  • Segni particolari: indicare solamente le gravi menomazioni visibili;
  • Figli a carico o minorenni: barrare [ SI ] o [ NO ], informazione obbligatoria per la validità per l’espatrio.
  • Validità per l'espatrio: barrare sempre [ SI ] tranne in caso di processo penale in corso. Nel caso di figli minorenni è obbligatorio il consenso dell'altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato)  
  • Allegare sempre due fotografie dei figli.
Le tessere rilasciate senza alcuna dicitura sono valide per l’espatrio salvo indicazione contraria.
Annotazioni: se nel caso indicare PENSIONE DIRETTA n. ______________ riferita al richiedente della Tessera  
Oppure  PENSIONE DI REVERSIBILITÀ n. _______________/R;
Se si ritiene opportuno, indicare il numero di telefono per consentire un rapido contatto in caso di eventuali problemi. ____________________
 
 
AVVERTENZE UFFICIALI CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO.
 
1) Allegare alla domanda DUE fotografie FORMATO TESSERA (cm. 5 di Altezza per cm. 4 di Larghezza: NON stampate su carta normale o fotocopiate) su fondo bianco o a colori e a capo scoperto della persona a cui si riferisce la richiesta.
La foto deve essere non anteriore di 3 mesi e và firmata sul retro in modo leggibile.
 
2) Le fotografie sono sempre richieste anche per i figli minori (anche queste vanno firmate in modo leggibile) altrimenti la tessera non è valida per l'espatrio.
 
3) I figli che abbiano compiuto gli anni diciotto NON hanno diritto alla tessera a meno che non siano permanentemente inabili al lavoro, il che deve risultare da un certificato rilasciato da un sanitario fiscale dell'amministrazione in base alle norme vigenti per le pensioni e la concessione delle quote di assegno per il nucleo familiare.
 
4) Analogamente a quanto stabilito per l'espatrio dei titolari di passaporto ordinario il soggiorno per il turismo nei paesi consentiti aderenti al trattato di Shengen (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Finlandia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Bulgaria, Romania, Cipro) non potrà superare il periodo di 3 mesi; il soggiorno superiore a 3 mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di polizia. Sono esclusi dalla validità il Regno Unito, la Danimarca e la Turchia.
 
5) In caso di smarrimento o furto del documento per ottenere il duplicato è sufficiente denunciare il fatto a Polizia o Carabinieri allegando:
Ÿ l’originale / o copia della denuncia;
     Ÿ due foto tessera;
6) "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla presente Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali". - Articolo 25, Comma Primo della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15.
 
Per presa visione:
 
data_______________                                                         firma del richiedente leggibile
                                                                         _____________________________________
  
 
CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO
 
Norme sui Passaporti (Legge n. 1185 del 21.11.1967):
 
Articolo 3 - NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO:
 
a) omissis ...;
 
b) nel caso di separazione legale o vedovanza: i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del Giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territori della Repubblica;
 
c) coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la Legge consenta l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;
 
d) omissis ...;
 
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
 
f) coloro che, trovandosi in Italia, siano in servizio militare o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la Difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;
 
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il Passaporto dopo il 1^ gennaio dell'anno di cui compiono il 18^ anno di età.
  
Per presa visione
Data___________________________                           firma del richiedente leggibile
 
 
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Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Febbraio 2013 11:37
 

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