Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Ufficio Pensioni   
Lunedì 21 Dicembre 2009 16:46

Si trascrive di seguito il testo della nota prot.  n. AOODGPER 19313  del 21/12/2009 con la quale il MIUR ha fornito precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010.

 Oggetto: Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010.

I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6, lettera a della L. 243/2004 come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della “ quota 95”, prevista per l’a.s. 2009-2010, sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di anzianità contributiva.

I requisiti anagrafici e contributivi MINIMI per l’anno 2010 sono almeno 59 anni di età anagrafica e almeno 35 anni di contributi e devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.

Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato ( quota 95), sia i mesi, che le frazioni di essi ( ad es. per l’anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio); vedi circolare Inpdap n. 7 del 13/5/2008.

Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97 che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorchè i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31/12/ del medesimo anno.

Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010) matura il diritto alla pensione di vecchiaia. (Il titolo è sempre vecchiaia anche nel caso in cui abbia già maturato il diritto alla pensione d’anzianità)

f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Dicembre 2009 16:57
 

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