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Scritto da Ufficio Comunicazione   
Mercoledì 18 Novembre 2009 16:52

 

Ufficio relazioni con il pubblico (tratto dal sito del MIUR)

LO SAI CHE...?

L’importante è avere chiaro l’obiettivo e L’URP è ben consapevole del ruolo che svolge. Per dare seguito a quello che è uno dei propri compiti istituzionali, di farsi promotore e interprete delle esigenze e delle richieste del pubblico, alla luce di richieste sempre più pressanti su stesse problematiche, si propone questa sezione di risposte in modo generalizzato che focalizzano aspetti di norme non ben chiare a molti, fornendo risposte dirette a chiarire meglio il rapporto che si instaura tra amministrazione e utenti, amministrazione scolastica e famiglie.

Indice
    Reclutamento Docenti
  1. Classi di concorso
  2. Laurea breve (durata triennale)
  3. Titoli che consentono l’insegnamento
  4. Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria
  5. DIPLOMA MAGISTRALE (ex diploma di abilitazione magistrale)

    Reclutamento ATA
  1. Concorso per soli titoli
  2. Graduatorie di circolo e di istituto - terza fascia

    Famiglie
  1. Nulla osta di passaggio tra scuole
  2. Iscrizioni a scuola - esubero
  3. Contributo scolastico
  4. Tasse scolastiche
  5. Formazione delle classi
  6. Organi collegiali scuola
  7. Consigli di classe
  8. Consigli di circolo/istituto
  9. Assemblea dei genitori


    Cedolino elettronico
  1. Richiesta di cedolino elettronico
  2. Richiesta di recupero Codice Utente e Password
  3. Problemi con cedolino elettronico

    Università telematiche
  1. Le università sono autorizzate da questo ministero ad attivare corsi di
    laurea e laurea magistrale


    Stranieri
  1. Modalità di inserimento o reinserimento nelle scuole italiane

 

  1. Classi di concorso

    Le discipline insegnate nella scuola secondaria sono raggruppate in classi di concorso contraddistinte da un codice e da una dizione in chiaro e raggruppate in tre distinte tabelle: Tabella A che comprende gli insegnamenti ai quali si accede, salve alcune eccezioni, con laurea; Tabella C che comprende gli insegnamenti tecnico-pratici; Tabella D che comprende le discipline artistiche previste negli istituti d’arte.
    I decreti ministeriali
    n. 39 del 31 gennaio 1998 (lauree vecchio ordinamento) e n. 22 del 9 febbraio 2005 (lauree nuovo ordinamento), dispongono per la materia che regola i titoli di accesso alle classi di concorso.

  2. Laurea breve (durata triennale)

    Nessuna laurea triennale costituisce titolo di accesso all’insegnamento.

  3. Titoli che consentono l’insegnamento

    Per poter accedere all’insegnamento occorre aver conseguito un titolo di studio tra quelli previsti dall’ordinamento vigente:

    Scuola dell’infanzia e scuola primaria
    - Laurea in Scienze della formazione primaria
    - Diploma magistrale con valore abilitante (purché conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002) valido esclusivamente per l’inserimento nelle graduatorie di circolo.

    Istituti di istruzione secondaria di I e II grado:
    - Laurea vecchio ordinamento (
    D.M. 39/98)
    - Laurea nuovo ordinamento (
    D.M. 22/05)
    - Diplomi (
    D.M. 39/98)

    Per procedere in tal senso ci si può collegare al sito
    http://www.istruzione.it/ - aree tematiche - personale della scuola - titoli di accesso alle classi di concorso - titoli di ammissione - e poi cliccare all’interno della casella attiva della classe di concorso dove si reperiranno le informazioni necessarie.

  4. Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria

    I corsi della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario sono stati sospesi ai sensi del comma 4 ter., art. 64 della Legge 133 del 6 agosto 2008. Non sono stati ancora definiti percorsi alternativi per il conseguimento dell’abilitazione

  5. DIPLOMA MAGISTRALE (ex diploma di abilitazione magistrale)

    Spesso ci viene richiesta sulla validità del diploma magistrale, di seguito riassumiamo le condizioni normative:

    Legge. 341 del 19.11.1990, art.3, comma 8
    Riforma degli ordinamenti didattici universitari

    d.lgs. 297/1994, art.401
    Abilitazione per superamento concorso

    D.I. 10 marzo 1997, art. 2
    Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria.

    Legge 3 maggio 1999, n.124
    Trasformazione concorso per titoli in graduatorie permanenti: partecipazione dei diplomati con servizio a sessioni riservate

    Decreto 28 luglio 2004, n 64, art.2
    Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo/istituto.



 

  1. Concorso per soli titoli

    Ai sensi dell’art. 554 del D.l.vo 297/94 ed in base all’
    O.M. 91 del 30.12.2004, il Ministero, ogni anno, emana la nota-circolare (ultima: 27 novembre 2007, prot. N. 22543) con la quale impartisce disposizioni per l’indizione, da parte dei Direttori Regionali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, con l’esclusione della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, del concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Il concorso è riservato a che ha prestato 24 mesi di servizio nella scuola statale, anche non continuativo, nella medesima provincia e nello stesso profilo professionale.

  2. Graduatorie di circolo e di istituto – terza fascia

    In data 26 giugno 2008, con
    D.M. n. 59, è stato emanato il bando relativo alla formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia, per il conferimento delle supplenze. Graduatorie che avranno validità triennale (2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011).
    NOVITA’ rilevante del bando, il titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.



 

  1. Nulla osta di passaggio tra scuole

    Se nel corso dell’anno scolastico, un alunno deve trasferirsi da una scuola all’altra, occorrerà presentare una domanda al dirigente scolastico della scuola in cui intende trasferirsi, spiegando i motivi della richiesta. Al Dirigente scolastico della scuola frequentata va invece presentata una domanda documentata perché il rilasci il nulla osta, che è il documento da presentare alla nuova scuola per l’effettiva iscrizione. Successivamente la vecchia scuola invierà tutti i documenti dell’alunno a quella nuova. Il nulla osta, se debitamente motivato, non può essere negato.

  2. Iscrizioni a scuola - esubero

    Qualora la scuola prescelta non possa accogliere tutte le richieste, previa deliberazione del consiglio di circolo o di istituto sui criteri e regole cui attenersi per stabilire la graduatoria, di intesa con la famiglia, si individua nuova istituzione scolastica.

  3. Contributo scolastico

    I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
    In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.

  4. Tasse scolastiche

    L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 d.lgs 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
    Tassa di iscrizione: E’ esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.
    Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (d.m. 16 settembre 1954 Finanze). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da istituto statale al altro statale, dalla nuova scuola.
    Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
    Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio.
    Esonero dalla tasse scolastiche: Ai sensi dell’art. 200 d.lgs 297/94, l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche può essere ammesso per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma.

  5. Formazione delle classi

    Le fondamentali competenze in materia sono così determinate: il consiglio di circolo o di istituto formula gli indirizzi generali per l’attività della scuola e le scelte generali di gestione amministrativa, adotta il Piano dell’offerta formativa (art.3, D.P.R. 275/1999), adotta il regolamento interno, indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’adattamento delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali (art.10, d.lgs. 16 aprile 1994, n.297; il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto, formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e per la formulazione dell’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche. Ogni anno il Ministero stabilisce il numero degli alunni che possono costituire le classi a seconda delle diverse situazioni

  6. Organi collegiali scuola

    La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori.
    Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale).
    I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
    La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
    Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.
    La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all'approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.

  7. Consigli di classe

    I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell'infanzia).
    Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
    L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per i consigli di circolo/istituto si svolge ogni triennio. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.

  8. Consigli di circolo/istituto

    I genitori possono altresì far parte, se eletti, dei consigli di circolo/istituto. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

  9. Assemblea dei genitori

    I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. Riferimenti normativi: art. 12 e 15 del D.lgs 297/1994.



 

  1. Richiesta di cedolino elettronico

    Per avere il cedolino elettronico è necessario registrarsi nella Posta elettronica del Ministero; dal sito
    http://www.istruzione.it/ riquadro Posta elettronica cliccare Area Assistenza, selezionare la voce corrispondente alla propria categoria (docenti, dirigenti, Ata, amministrativi) e la funzione Registrazione. Il cedolino si riceverà, di norma, dal mese successivo alla registrazione o al più tardi, entro il secondo mese dalla stessa, in funzione della data del mese in cui la casella di posta viene acquisita. Per i primi tre mesi di ricezione del cedolino elettronico si continuerà comunque a ricevere anche il modello cartaceo dalla scuola.

  2. Richiesta di recupero Codice Utente e Password:

    Il codice utente e password si possono richiedere (specificando nome, cognome e codice fiscale) andando sul  sito
    http://www.istruzione.it/, sul box Posta elettronica, cliccare su Area Assistenza Amministrativa, selezionare la voce corrispondente alla categoria di appartenenza (docenti, dirigenti, ata, amministrativo) e la funzione Assistenza on line e seguire la procedura

  3. Problemi con cedolino elettronico
    In caso di mancata ricezione del cedolino o di ricezione del cedolino di un’altra persona cosa fare?


    Per poter segnalare i problemi riscontrati si dovrà accedere, previo inserimento della propria username e password, all'area dedicata alla posta elettronica, a partire dal riquadro omonimo presente nella home page del sito
    www.istruzione.it. Una volta entrati nell'area Posta si dovrà selezionare la voce "Assistenza online" e compilare i campi richiesti (almeno quelli obbligatori) selezionando come "tipologia problema": "Problematiche ricezione cedolino elettronico". L'accesso al servizio di assistenza è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

    FAQ (domande e risposte a domande più frequenti)



 

  1. Le seguenti università sono autorizzate da questo ministero ad attivare corsi di laurea e laurea magistrale:

    TELMA
    G.MARCONI
    PEGASO
    LEONARDO DA VINCI
    UNINETTUNO
    UNIVERSITA’ DELLE SCIENZE UMANE (UNISU)
    ITALIAN UNIVERSITY LINE (IUL)
    e-CAMPUS
    GIUSTINO FORTUNATO
    UNIVERSITA’ TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM
    UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE (UNITEL)

 

  1. Modalità di inserimento o reinserimento nelle scuole italiane, oppure in una delle scuole straniere operanti in Italia degli studenti che abbiano effettuato i loro studi all’estero.

    Per saperne di più

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Aprile 2010 13:04
 

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