Si allegano gli elenchi degli spezzoni orario restituiti ale scuole secondarie di primo e secondo grado in quanto inferiori alle 7 ore e delle cattedre o spezzoni orario superiori alle 6 ore per i quali non sia stato possibile effettuare individuazioni dalle graduatorie ad esaurimento.
Scuole secondarie di primo grado;
Posti comuni scuole secondarie di secondo grado;
Posti sostegno scuole secondarie di secondo grado;
Cosa dice il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato col D.M. 13 giugno 2007, n. 131 a proposito di:
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE
SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o
inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, non
fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento
delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione
scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
L'istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione
attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con
contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive
oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore
che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti
scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di
istituto.
SUPPLENZE ANNUALI E SUPPLENZE TEMPORANEE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
In caso di esaurimento delle graduatorie ad esaurimento o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
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